Possedere un negozio al piano terra di un condominio è diverso dall’abitare in uno degli appartamenti del palazzo. Si avrà infatti a disposizione un ingresso indipendente, non si incroceranno mai i vicini sulle scale e non si avrà nemmeno bisogno di utilizzare l’ascensore. La domanda quindi è: il commerciante è tenuto comunque a pagare le spese condominiali? E quali di preciso?
A meno di un diverso accordo scritto nel regolamento condominiale, la legge prevede una precisa ripartizione dei costi. Prima di tutto, il proprietario del locale viene equiparato a un condomino qualsiasi, nonostante non utilizzi la porta d’ingresso principale e non abbia contatti con gli altri inquilini del palazzo. Anche lui, infatti, è responsabile di quelle parti dell’edificio che risultano fondamentali per la sua stessa esistenza.
Da questo principio deriva l’obbligo di partecipare alle spese per la manutenzione del tetto, per il lastricato solare e per la terrazza. Non può nemmeno evitare di pagare i costi dei lavori di ristrutturazione straordinaria, necessari per il mantenimento della struttura dell’edificio. Ma anche i servizi come luce e acqua e portineria dovranno essere equamente divisi, poiché anche il commerciante li utilizza. Il principio alla base è che gli oneri per le parti comuni debbano essere divisi in base ai millesimi di proprietà e non all’utilizzo effettivo dei locali.
Secondo questa regola, il proprietario del negozio dovrà corrispondere anche parte dei costi per l’installazione o la manutenzione dell’ascensore e delle scale. Oltre a costituire elementi essenziali del fabbricato, perché permettono di accedere al tetto e alla terrazza, il commerciante li può comunque utilizzare ogni volta che lo desidera o ne ha necessità. Nello specifico, le spese sono suddivise in due categorie: quelle ripartite in base ai millesimi di proprietà e quelle che dipendono invece dall’altezza di ciascun piano dal suolo per i costi derivanti dall’ ascensore, infatti a parziale deroga troviamo spesso inserito nel regolamento l’esonero dal pagamento dei costi dell’ascensore per il pianoterra o rialzato.
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